Associazione Rete Malattie Rare OdV – C.F. 91088240402 – Iscritta al RUNTS: rep. nr. 58329
Siamo più persone coinvolte nella stessa patologia rara di cui non esiste specifica associazione.
Cosa devo sapere per costituire una associazione di pazienti?
Nel corso ultimi decenni si è assistito a un forte sviluppo dell’associazionismo sociale, il cosiddetto «Terzo Settore» e al suo coinvolgimento sia nella gestione dei servizi sociali a livello territoriale sia nella partecipazione ai tavoli istituzionali per la programmazione sanitaria nazionale/nell’indirizzo delle politiche sanitarie. Già la «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» 328/2000 dedica un articolo (art.5), alle associazioni del Terzo Settore riconoscendone un ruolo fondamentale nella programmazione, progettazione e realizzazione dei servizi e ribadito negli anni in vari documenti programmatici e legislativi nazionali ed europei (es. PSN 20133-2016, Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 8 giugno 2009 (2009/C 151/02)) e ora il P.N.R.R. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Sono Enti del Terzo Settore le seguenti organizzazioni alle condizioni dettate dal decreto legislativo concernente il Codice degli enti del Terzo Settore: associazione (riconosciuta); associazione non riconosciuta (ente privato senza personalità giuridica); associazione di promozione sociale; organizzazioni di volontariato; cooperativa sociale; consorzio di cooperative sociali; impresa sociale; fondazione; fondazione bancaria; ente ecclesiastico per la parte rispondente alle finalità sociali; società di mutuo soccorso; reti associative; enti filantropici.
La riforma del Terzo Settore approvata con Dlgs 117/2017 nuovo Codice del Terzo Settore riorganizza in maniera organica tutte le disposizioni civilistiche e fiscali precedenti in tema di Ente Terzo Settore E.T.S. oltre alle seguenti novità:
– Introduce una definizione chiara e univoca di Ente del Terzo Settore;
– istituisce il “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” un solo e unico registro nazionale per tutti gli Enti del Terzo Settore;
– amplia i settori di attività di interesse generale in cui possono operare gli ETS;
– semplifica le procedure e i requisiti per il riconoscimento della personalità giuridica:
– riforma del regime fiscale per tutti gli Enti;
– istituisce nuovi obblighi relativi alla trasparenza delle attività svolte;
– istituisce il “Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore”;
– istituisce le Reti associative;
– ridefinisce il sistema per le agevolazioni sulle erogazioni liberali;
– riorganizza i Centri di Servizio per il Volontariato;
In attuazione del CTS sono stati emanati:
Possiamo definire un’associazione come un gruppo di persone che decide di perseguire uno scopo comune, solitamente a favore di un bisogno sociale e senza il perseguimento di un utile. Quindi per iniziare occorre definire bene lo scopo da perseguire e come. Tutto questo si concretizza nell’Atto Costitutivo, documento che decreta la nascita e il fine ultimo dell’associazione e lo Statuto che definisce norme, criteri e attività della nascente organizzazione.
Le forme associative più utilizzate per costituire una associazione di pazienti sono le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
Le ODV (Organizzazioni di Volontariato) sono associazioni costituite per lo svolgimento di attività di interesse generale a favore prevalentemente di terzi; un’attività proiettata verso l’esterno che dedica lo svolgimento della sua attività principalmente a tutta la comunità senza far distinzioni tra soci, associati od estranei. Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione di quelli dell’organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso e può essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata nello svolgimento della loro funzione.
Le APS (Associazioni di promozione sociale) sono associazioni costituite per lo svolgimento di attività a favore di propri associati o di terzi, sono costituite da un numero non inferiore di sette persone fisiche o tre. L’attività è più chiusa ed è orientata verso l’interno, non perché non abbia intenzione di coinvolgere la comunità nelle attività di promozione sociale che intende perseguire, ma perché anche in base alla possibilità di decommercializzare particolari tipologie di attività, solo se svolte nei confronti di soci e associati, è più frequente una internalizzazione del focus della realizzazione degli obiettivi sociali di questa veste associativa. Nelle APS possono essere associati altri ETS (Enti del Terzo settore) o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS. Inoltre i componenti dell’Organo Direttivo possono essere pagati. essere retribuiti come dipendenti, lavoratori autonomi, collaborazioni occasionali, ecc. In questi casi le associazioni dovranno rispettare quanto disposto dalla normativa in materia di lavoro.
Le associazioni possono richiedere la Personalità Giuridica.
Questo è uno status dell’ente, acquisito al termine di un procedimento, che consente di separare il patrimonio dell’ente da quello dei suoi amministratori, e pertanto tutelarli. Il riconoscimento viene richiesto tramite un notaio ed è necessario avere un patrimonio minimo che per le associazioni è di € 15.000, di € 30.000 euro per le fondazioni.
Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro: in questo caso, affinché tali beni concorrano alla formazione del patrimonio minimo, è necessario che il loro valore risulti da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
La procedura per l’acquisizione della personalità giuridica presso il Runts da parte dell’associazione o della fondazione è la seguente:
il notaio, ricevuti gli atti che indicano o la volontà a richiedere l’iscrizione al Runts o la volontà ad acquisire la personalità giuridica da parte di enti già iscritti al Runts, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, incluso il rispetto delle norme specifiche del Terzo settore e il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica;
all’esito di questi controlli il notaio, entro 20 giorni dal ricevimento, deposita gli atti presso l’ufficio competente del Runts con contestuale richiesta di iscrizione per gli enti che intendono iscriversi al registro unico o di acquisizione della personalità giuridica per gli Ets già iscritti;
l’ufficio del Runts, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 60 giorni iscrive l’ente nel registro stesso, dove è specificato il possesso della personalità giuridica.
Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, comprese quelle relative al patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell’ente. Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all’ufficio competente di disporre comunque l’iscrizione nel Runts. Entro 60 giorni l’ufficio competente del Runts può richiedere di rettificare o integrare la documentazione e l’istanza o comunicare i motivi ostativi all’iscrizione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza, qualora l’ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata.
Il RUNTS è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che consente a tutti i cittadini di conoscere le caratteristiche fondamentali degli Enti del Terzo Settore e alle organizzazioni iscritte di godere delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore.
E’ il luogo digitale e telematico in cui si possono reperire le seguenti informazioni sull’Ente del Terzo Settore (ETS):
e tutte le modifiche agli atti fondamentali dell’ente.
Inoltre, nel RUNTS sono riportati i rendiconti o i bilanci d’esercizio e il bilancio sociale.
Il RUNTS è composto da 7 sezioni, una per ogni tipologia di ETS:
Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene comune e della comunità, per il tramite di un ETS (Ente del Terzo settore), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Non è un volontario l’associato che occasionalmente collabora e supporta gli organi sociali per lo svolgimento delle loro funzioni.
Link Utili:
La figura del volontario nel Codice del Terzo Settore
Gestione dei volontari negli Enti del Terzo Settore
Il Codice del Terzo Settore prevede inoltre alcune disposizioni specifiche per il volontariato all’interno degli Enti come:
Fonte: https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/volontario-riforma-terzo-settore/