Associazione Rete Malattie Rare OdV – C.F. 91088240402 – Iscritta al RUNTS: rep. nr. 58329
Per una rete assistenziale ad alta competenza scientifica, rispondente ai bisogni quotidiani delle persone affette da malattia rara.
Raccogliere e divulgare le informazioni sulle malattie rare, partecipando attivamente all’implementazione del processo di presa in carico globale delle persone affette da malattie rare.
Statuto
Associazione Rete Malattie Rare ODV – ETS
Costituzione – Denominazione – Sede – Durata
Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in BARI, alla via Dei Mille n. 25, quale Ente del Terzo Settore, l’associazione denominata “RETE MALATTIE RARE – OdV” in conformità al dettato dell’art. 32 del D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
L’organizzazione di volontariato opera su tutto il territorio nazionale grazie ai propri soci e nel rispetto del presente Statuto.
Art. 2. L’associazione “RETE MALATTIE RARE – OdV”, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. É disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico in ottemperanza al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Finalità e attività
Art. 3. L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
Ed in particolare persegue le seguenti finalità:
– Migliorare la qualità della vita delle persone con complessità assistenziale, affette da malattie rare e/o loro familiari e/o caregiver in ambito sociale, socio-sanitario e sanitario, nella bioetica, nella ricerca, per una presa in carico personalizzata, equa ed accessibile dei trattamenti.
– Realizzare una rete assistenziale ad alta competenza scientifica, rispondente ai bisogni quotidiani delle persone affette da malattie rare.
– Raccogliere e divulgare le informazioni sulle malattie rare, partecipando attivamente all’implementazione del processo di presa in carico globale delle persone affette da malattie rare.
Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:
a) diffondere la conoscenza delle malattie rare attraverso l’organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti pubblici, eventi in genere e pubblicazioni;
b) sensibilizzare l’opinione pubblica, la stampa e le istituzioni affinché emergano le problematiche e le esigenze comuni delle persone che sono affette da tali patologie;
c) organizzare un servizio informativo al fine di indirizzare i malati e le loro famiglie sui centri di riferimento ed i loro diritti sanitari, socio-sanitari e sociali nell’ambito specifico;
d) rappresentare presso le istituzioni sanitarie, gli enti pubblici ecc. le esigenze comuni ed i bisogni delle persone affette da patologie rare;
e) favorire lo scambio ed il confronto fra medici e/o centri specializzati che si occupano delle malattie rare per una maggiore diffusione delle conoscenze mediche, promuovendo anche la telemedicina e il teleconsulto;
f) raccogliere e catalogare tutte le norme, le direttive nazionali e/o regionali, i centri di riferimento, i progetti di ricerca, le pubblicazioni scientifiche nell’ambito delle malattie rare, anche attraverso mezzi informatici e curarne la diffusione e messa a disposizione attraverso internet, nonché svolgere azioni formative sui temi sopra elencati grazie anche a studi di approfondimento specifici;
g) creare un network informatico al fine di far interagire gli operatori del settore, i malati e le loro famiglie e facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni scientifiche;
h) gestire il sito internet dell’associazione, www.retemalattierare.it, attraverso il quale promuovere le proprie iniziative ed eventualmente le associazioni che si occupano delle varie patologie, anche tramite inserimento di collegamenti;
i) attuare iniziative per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica medica e/o sociale, e/o socio-sanitaria e/o alla erogazione di borse di studio per processi organizzativi innovativi finalizzati alla presa in carico della persona fragile e/o complessa affetta o non da malattia rara e/o ad indagini diagnostiche e/o terapie farmacologiche;
l) accogliere le persone affette da malattie rare e/o loro familiari quando non hanno associazione di riferimento;
m) operare su tematiche assistenziali raccomandate dal Consiglio d’Europa recepite a livello nazionale ed in attuazione nei contesti regionali, diffondendo sempre più le informazioni e rendendole disponibili attraverso il proprio sito, sia con pubblicazioni e sia con incontri informativi e formativi;
n) l’associazione si impegna sia direttamente sia mediante la collaborazione di altre associazioni che operano nell’ambito delle malattie rare, alla promozione della sensibilizzazione e dell’informazione tra la popolazione e la classe medica, per una maggiore consapevolezza.
o) L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
L’associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.
Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Art. 6. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività d’interesse generale prestata l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all’art. 6 D.Lgs. n.117/2017.
Soci
Art. 7. Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo, con ratifica dell’assemblea.
Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio è annotata nel libro soci.
Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Diritti e doveri dei soci
Art. 10. I soci hanno diritto:
a) di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, comunemente concordate.
b) a partecipare e a svolgere tutte le attività promosse dall’Associazione comunemente concordate;
c) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto, purché risultino iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi;
d) ad accedere alle cariche associative;
e) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
f) essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili.
La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente art. 7;
d) a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
Perdita della qualità di socio
Art. 11. La qualità di socio si perde:
a) per morte
b) per recesso e/o esclusione;
c) per mancato versamento della quota associativa annuale;
d) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
f) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione;
g) dietro presentazione di dimissioni scritte;
h) per inattività prolungata senza adeguata motivazione.
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera b) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Volontari
Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
Sostenitori
Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.
Lavoratori
Art. 14. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
Organi Sociali e Cariche Elettive
Art. 15.
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere;
– l’Organo di controllo, laddove eletto;
– il Revisore dei conti, laddove eletto.
Gli organi alle lettere f) e g) sono subordinati al verificarsi delle condizioni di legge.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
L’Assemblea
Art. 16. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
almeno una volta all’anno;
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Art. 17. L’Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera, a mezzo sms, telefax o e-mail, o con pubblicazione sul sito ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. È possibile prevedere convocazione della seduta anche non in presenza con mezzi tecnologici. All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
Art. 18. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
– discute e approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
– approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
– definisce il programma generale annuale di attività;
– procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
– procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
– discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
– delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all’art. 11;
– delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
– delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
– delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 19. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all’avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una delega.
È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Il Consiglio Direttivo deciderà quale metodo sia il più opportuno.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 20. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo hanno diritto al voto se iscritti nel libro soci. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda e compatibilmente con i mezzi di telecomunicazione di cui al precedente art. 19 del presente Statuto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Consiglio Direttivo
Art. 22. L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua vece dal Vice-Presidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione è fatta a mezzo invio lettera, a mezzo sms, telefax o e-mail almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. È prevista la convocazione della seduta anche non in presenza con mezzi tecnologici. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
elegge tra i propri componenti il presidente;
elegge tra i propri componenti il vice presidente;
elegge il tesoriere e il segretario;
attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
conferisce procure generali e speciali;
assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
stabilisce l’entità della quota associativa annuale, che propone per ratifica all’assemblea;
delibera sulle convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e ne determina anche le modalità di attuazione, mentre la loro stipula sono a carico del Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Art. 25. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, attingendo alla graduatoria dei non eletti.
In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Presidente
Art. 26. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha l’uso della firma sociale. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. Stipula le convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente vicario. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Il Tesoriere
Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
L’Organo di controllo
Art. 29. Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Revisore legale dei conti
Art. 30. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato dal Consiglio Direttivo il bilancio, che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Art. 32. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
quote associative degli aderenti;
contributi degli aderenti e/o contributi di privati;
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
eredità, donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:
beni immobili, beni registrati mobili e mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.
azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
donazioni, lasciti o successioni;
altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 34. Ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita né all’atto del suo scioglimento e deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.
Libri sociali
Art. 35. L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
libro degli associati
registro dei volontari;
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e Di eventuali altri organi sociali.
Pubblicità e trasparenza
Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.
Bilancio sociale e informativa sociale
Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni
Art. 38. Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 20 comma 2 dello statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Norma finale
Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.
Norma transitoria
Art. 40. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo. A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
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